Problemi di salute del dipendente in trasferta: chi ne risponde?

Data pubblicazione: 15/02/2023
Categoria: News - Autore: Sante De Santis

Problemi di salute del dipendente in trasferta: chi ne risponde?

L’aumentata proiezione internazionale delle imprese, avvenuta in concomitanza con la liberalizzazione del mercato globale, ha avuto tra le sue conseguenze anche quella di facilitare le trasferte di lavoro all’estero che, dopo l’allentamento delle restrizioni alla circolazione attuate dai governi durante la pandemia di Covid-19, sono tornate a crescere in modo considerevole. Benché i rischi sanitari relativi alla diffusione del Covid-19 si siano generalmente affievoliti, sono ancora molteplici le minacce alla salute e alla sicurezza a cui sono potenzialmente esposti i dipendenti che si recano all’estero per lavoro, che spesso sono chiamati ad operare in territori ostili dove è alto il rischio di rimanere coinvolti in episodi violenti come rapimenti e omicidi o di contrarre malattie il cui tasso di letalità è in alcuni casi ben maggiore di quello del Covid-19.

Per far fronte a tali rischi, nel corso degli anni il legislatore ha emanato una serie di norme che nel complesso attribuiscono la responsabilità per la tutela della sicurezza e della salute dei dipendenti, anche impegnati all’estero, al datore di lavoro, così come si può evincere, per esempio, dagli articoli:

  • 2087 del Codice civile, secondo il quale “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”;
  • 17 del Decreto Legislativo 81 del 2008

Dalla lettura del primo articolo che, sebbene non lo preveda espressamente, va applicato anche quando i dipendenti sono presenti all’estero, è possibile dedurre che l’imprenditore, per essere sollevato da eventuali responsabilità per danni alla salute e alla sicurezza dei propri lavoratori, deve adottare tutte le misure necessarie a seconda delle specifiche peculiarità del contesto di riferimento e di quanto previsto, per esempio, dalle linee guida internazionali che, se seguite, possono proteggerlo da eventuali citazioni a giudizio.

Il secondo articolo, invece, stabilisce che il datore di lavoro non può delegare a nessun altro soggetto la redazione del documento della valutazione del rischio (DVR), ovvero quel documento in cui bisogna evidenziare in modo preciso tutte le tipologie di rischio e le misure di prevenzione da adottare,che devono essere proporzionate alle minacce individuate e rispettare la privacy dei lavoratori. Va tuttavia detto che alla stesura del DVR collaborano anche il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione (RSPP) e il medico competente. L’ RSPP, che deve essere nominato obbligatoriamente dal datore di lavoro, oltre a coadiuvare quest’ultimo nell’individuazione delle minacce e nell’elaborazione delle misure preventive, può fungere da stimolo anche nei confronti dei lavoratori, per esempio fornendo informazioni aggiuntive o proponendo programmi formativi innovativi. Inoltre, nelle aziende con più di 15 dipendenti è tenuto a partecipare alle riunioni annuali previste in tema di salute e sicurezza. Benché non abbia le stesse responsabilità del datore di lavoro, il RSPP in caso di errori può comunque essere soggetto a sanzioni di carattere penale e amministrativo. Come accennato, un’altra figura chiamata a collaborare alla definizione del DVR è il medico competente, che grazie alle sue conoscenze specialistiche può fornire informazioni e indicazioni importanti per ciò che concerne i rischi sanitari e le precauzioni da adottare per i viaggi all’estero, come per esempio le vaccinazioni, che possono essere obbligatorie o raccomandate, la profilassi per malattie come la malaria e la corretta assunzione dei farmaci. Oltre a collaborare alla redazione del DVR, Il medico competente è direttamente responsabile della sorveglianza sanitaria, che in caso di viaggi internazionali deve prevedere: accertamenti ulteriori in base alla destinazione e alla durata della permanenza del lavoratore all’estero; un sopralluogo dove è presente il viaggiatore che, per ovvie ragioni, può essere delegato ad altri collaboratori presenti in loco;  una visita dopo il rientro dalla missione per accertare lo stato di salute del dipendente.

In caso di violazione degli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 81 del 2008, il medico competente può incorrere in sanzioni quali l’ammenda o, nei casi più gravi, l’arresto fino 3 mesi.

Soprattutto nelle aziende più grandi e strutturate, i compiti relativi alla gestione della salute e della sicurezza possono vedere il coinvolgimento di altre figure come il dirigente per la sicurezza sul lavoro, il preposto per la sicurezza e il travel manager. Il primo può essere nominato con atto scritto dal datore di lavoro che ne specifica i compiti e le attribuzioni in ambito gestionale, organizzativo e attuativo e, quand’anche non dovesse avvenire la nomina, può essere individuato tra coloro che de facto dirigono l’azienda. Benché la responsabilità del dirigente sia molto ampia, è pur sempre limitata ai compiti che gli vengono assegnati dal datore di lavoro, nonché agli obblighi derivanti dall’articolo 18 del Decreto Legislativo 81 del 2008, tra i quali non vi è, per esempio, quello di predisporre il DVR. Il preposto, invece, può essere nominato dal datore di lavoro per vigilare sulla sicurezza dei dipendenti e svolgere una serie di attività regolamentate dall’articolo 19 del Decreto Legislativo 81 del 2008 che, se violate, comportano responsabilità sia civili che penali. La figura del travel manager, infine, si occupa della gestione dei viaggi all’estero in tutti i suoi aspetti organizzativi, economici e securitari, ed è incaricato di redigere il travel risk assessment, che tra le altre cose deve contenere indicazioni circa i rischi inerenti la salute dei viaggiatori e i responsabili da contattare in caso di emergenza.

Come evidenziato da recenti sentenze giudiziarie, la responsabilità per la violazione di normative in materia di salute e sicurezza per i dipendenti impegnati all’estero può estendersi ai membri del consiglio di amministrazione aziendale, ai quali possono essere comminate sanzioni civili (per il risarcimento del danno si può attingere anche al patrimonio personale dell’interessato) e/o penali.

Da questa breve trattazione si può dedurre, dunque, che sebbene il datore di lavoro rimanga il principale responsabile della salute dei lavoratori all’estero, le norme emanate dal legislatore nel corso degli ultimi anni hanno esteso, seppur in forme e modi diversi, una parte di tale responsabilità anche ad altre figure, che a causa del mutevole e complesso contesto attuale sono sempre più necessarie alle aziende.

Fonti

RSPPItalia

Aifos

Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners; International SOS Foundation

Vega Formazione

Rivista 321

Trovi questo articolo interessante? Condividilo sui social