Videoterminalista: la mansione del futuro

Data pubblicazione: 14/10/2021 - Ultimo aggiornamento: 28/05/2022
Categoria: News - Autore: Lavinia Barone

Videoterminalista: la mansione del futuro

Nel secolo odierno, il sopravvento della tecnologia ha modificato radicalmente il modo di lavorare di diversi professionisti. Questa parabola ascendente ha subito un rapido incremento della curva in seguito alla pandemia da Covid-19 che ci vede protagonisti. In ragione di questo mai come oggi, la figura del videoterminalista deve essere valutata e tutelata.

La pandemia che ci ha visto protagonisti ha portato ad un cambiamento radicale nello svolgimento di numerose attività professionali, introducendo maggiormente la via telematica, per ovvie ragioni sia come mezzo di comunicazione, sia come strumento per svolgere la propria attività professionale.

La parola del secolo attuale, smart working, ha rappresentato una svolta in avanti per diversi professionisti che hanno potuto lavorare da remoto, ma contemporaneamente, essendo in linea con la rapida evoluzione dei tempi, richiede tempestive norme a tutela del lavoratore.

La figura del videoterminalista trova un inquadramento concettuale nel Dlgs 81/08, nel quale si considera appartenente alla suddetta categoria il lavoratore che utilizza schermi alfanumerici o grafici, compreso il portatile per svolgere la propria attività professionale. Tale attività deve essere svolta in modo sistematico/abituale per una durata temporale maggiore alle 20 ore/settimana.

Il videoterminalista viene considerato a maggiore rischio di sviluppare condizioni morbose prevalentemente a carico della vista (calo della vista, deficit messa a fuoco, senso di pesantezza oculare), dell’apparato muscolo-scheletrico (mal di schiena, alterata postura), dell’umore (disturbi psicologici, ansia).

A tutela del professionista sono stati stabiliti requisiti minimi da rispettare in accordo con il datore di lavoro:

  • il lavoratore che svolga la sua attività al videoterminale per 4 ore consecutive deve rispettare una pausa di un quarto d’orai ogni 2 ore;
  • salvo diversa indicazione del medico competente, sono previste visite di controllo aventi cadenza biennale per coloro che sono considerati idonei con prescrizione o per tutti coloro che avendo superato il 50esimo anno di età necessitino di controlli più tempestivi;
  • il datore di lavoro fornisce al lavoratore a sue spese idonei strumenti di correzione visiva laddove l’esito delle visite di controllo effettuate presso il medico competente ne stabilisca la necessità.

La strumentazione usata dal lavoratore come schermi, tastiera, dispositivi di puntamento, piano di lavoro e sedile di lavoro devono rispettare requisiti minimi di adesione a standard qualitativi, di seguito alcuni dettagli.

Schermo

Lo schermo deve presentare una buona risoluzione con grandezza dei caratteri usati aventi dimensioni congrue a non generare un danno per la vista del videoterminalista, devono essere infine regolati brillanza e contrasto tra i caratteri e lo schermo.

Tastiera

La tastiera deve essere separata dallo schermo e possedere un meccanismo di variazione di pendenza tale da garantire al lavoratore di assumere la posizione più consona per lo svolgimento della propria attività professionale.

Piano di lavoro

La scrivania o il piano di lavoro devono essere adeguati sia in altezza che in profondità, meglio se regolabili. L’altezza minima è di 70-80 cm.

Sedile di lavoro

La sedia di lavoro deve essere stabile e permettere la libertà di movimento, deve essere inoltre fornito un supporto dorso-lombare all’utente.

Illuminazione e acustica

L’illuminazione dell’ambiente è fondamentale, deve essere tale da non generare fenomeni di abbagliamento dell’utente o eccessivi contrasti di luminanza. Anche l’inquinamento acustico è un importante fattore di rischio: in virtù del numero di ore cui il videterminalista è obbligato a permanere nella stanza, deve essere correttamente valutato per evitare di generare danni.

Essendo causa di malattia professionale, al lavoratore è fatto obbligo essere sottoposto a sorveglianza sanitaria così da valutare l’eventuale genesi o progressione del danno e contestualmente stabilire un eventuale ritiro dell’idoneità. È fondamentale non solo che venga rispettato quanto previsto secondo norma di legge ma anche che il lavoratore sia al corrente del beneficio derivante corretta gestione degli strumenti di prevenzione a sua disposizione affinché il beneficio derivante dall’utilizzo della tecnologia diventi superiore al danno derivante da un uso improprio di quest’ultima.

FONTI

D.lgs. 81/08

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