Valutazione del rischio biologico da SARS-Cov2
Data pubblicazione: 11/06/2020 - Ultimo aggiornamento: 28/05/2022
Categoria: News - Autore: Dott.ssa Maddalena Maganza
Il rischio biologico in ambienti di lavoro si identifica con la determinazione del rischio di esposizione ad agenti biologici e con la conseguente strategia di prevenzione che richiede che il datore di lavoro adotti specifiche misure di protezione, previste dal Titolo X del D.Lgs 81/2008 – Sicurezza sul Lavoro.
La valutazione del rischio biologico è un processo complesso, necessario a valutare la probabilità che si verifichino eventi indesiderati in caso di utilizzo di agenti biologici. Questo processo è basato sulla conoscenza di tutte le informazioni relative alle caratteristiche dell’agente biologico e delle modalità di svolgimento delle attività lavorative. In particolare, deve tener conto:
- del tipo di agente biologico
- delle malattie che possono essere contratte dai lavoratori;
- dei potenziali effetti allergici e tossici;
- di eventuali effetti negativi in caso di co-infezioni.
Per agente biologico si intende qualsiasi microrganismo (come virus, batteri, funghi), coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni.
In un luogo di lavoro però, possono essere presenti anche altri organismi potenzialmente responsabili di infezioni o allergie come artropodi (zanzare, zecche, pulci, blatte, acari, ecc.), mammiferi (per esempio ratti) o anche derivati vegetali e animali (pollini, peli e forfore).
Tranne poche eccezioni legate ad alcune specifiche attività, il rischio da agenti biologici è spesso sottostimato. Le materie prime o le sostanze utilizzate, i fluidi biologici, la polvere organica, gli animali, gli insetti, le sostanze vegetali, la scarsa igiene o la cattiva gestione degli impianti aeraulici possono essere fonti di contaminazione biologica potenzialmente pericolosa.
In molti casi, inoltre, il rischio biologico è di tipo ambientale e, quindi, trasversale, presente sia in attività lavorative in cui è "tradizionalmente" riconosciuta la presenza di agenti biologici (ospedali, ambulatori, laboratori di diagnosi e ricerca, settore dei rifiuti, allevamenti animali, ecc.), sia in ambienti come gli uffici, le scuole, i negozi, i mezzi di trasporto, i centri estetici e sportivi, ecc., Non esiste un ambiente di lavoro in cui il rischio biologico possa essere ignorato.
L’art. 268 e del D.Lgs 81/2008, classifica gli agenti biologici in quattro gruppi, designati con valori crescenti in base alla pericolosità e all’esistenza di possibilità profilattiche e terapeutiche:
Gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
Gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaghi nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche (ad esempio: morbillo, salmonellosi, meningite, virus influenzali, Legionella pneumophila, Clostridium tetani, Escherichia coli (ceppi non patogeni), Pseudomonas aeruginosa, Staphilococcus aureus, Aspergillus fumigatus)
Gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche (come virus dell’epatite B e C, virus HIV, Rickettsia conorii, Salmonella typhi, Mycobacterium tuberculosis, Brucella abortus, Escherichia coli (ceppi patogeni))
Gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani, costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche (ad esempio il Virus Ebola e il Virus delle febbri emorragiche)
Allo stato delle attuali conoscenze scientifiche, chiunque affermerebbe che il virus SARS-CoV-2, il Coronavirus che provoca la malattia COVID 19, dovrebbe essere classificato nel gruppo 4, quello di rischio più alto: in realtà, nell’all. XLVI del D.Lgs. 81/2008, dove i principali agenti biologici sono elencati e classificati in base al proprio gruppo di rischio, i Coronaviridae (cioè la Famiglia a cui appartengono tutti i Coronavirus) sono inseriti nel Gruppo 2! Naturalmente non per una svista del Legislatore, ma perché siamo in presenza di un virus “nuovo”, rilevato per la prima volta nell’uomo a fine 2019 e quindi sconosciuto al momento della stesura del D.Lgs. Sicurezza sul Lavoro.
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