Le nuove regole per la sicurezza sul lavoro: sospensione delle attività, formazione, ruolo del preposto

Data pubblicazione: 24/02/2022 - Ultimo aggiornamento: 28/05/2022
Categoria: News - Autore: Staff Ambimed

Le nuove regole per la sicurezza sul lavoro: sospensione delle attività, formazione, ruolo del preposto

Con la conversione in legge del D.L. n. 146/2021 viene riformato il Testo Unico Sicurezza sul Lavoro (D.lgs. n. 81/2008), che interviene sulle attività formative e di addestramento, sulle attività del preposto e sulla possibile sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di violazioni di sicurezza e lavoro sommerso, a cui si aggiungono sanzioni più pesanti per chi non osservi le nuove disposizioni.

Formazione e addestramento

Le modifiche relative alla formazione dell’art. 37 prevedono l’adozione entro il 30 giungo 2022 di un nuovo Accordo Stato Regioni che individui:

  • Durata, contenuti minimi e modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
  • Le modalità di verifica finale obbligatoria di apprendimento, oltre che le modalità delle verifiche dell’efficacia durante lo svolgimento delle prestazioni lavorative.

Quanto all’addestramento, la legge prevede che consista di una prova pratica per l’uso sicuro di macchine, attrezzature, sostanze, impianti e dispositivi (inclusi DPI) e di esercitazioni sulle procedure di lavoro in sicurezza, con l’obbligo di tenere traccia in un registro apposito delle attività di addestramento effettuate.

Le attività di formazione dei preposti dovranno, infine, essere svolte interamente in presenza e ripetute con cadenza almeno biennale, o quando si rendesse necessario un aggiornamento per l’evoluzione di rischi già esistenti o l’insorgenza di nuovi rischi.

Obbligo di individuare il preposto e modifiche al suo ruolo

La modifica all’art. 18 stabilisce l’obbligo per datore di lavoro e dirigenti di individuare il preposto per le attività di vigilanza, oltre che l’obbligo di indicare al datore di lavoro committente il personale dell’appaltatore o subappaltatore che svolge il ruolo di preposto.

Si stabilisce poi con l’art. 19 che il preposto ha il dovere di:

  • Vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori degli obblighi di legge e delle disposizioni dell’azienda su salute e sicurezza;
  • Vigilare sul corretto uso dei dispositivi di protezione collettiva e individuale.

In caso individui comportamenti non conformi, il preposto è obbligato a intervenire per modificare tali comportamenti o per sospendere l’attività del lavoratore quando:

  • Il lavoratore non segue le indicazioni in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro per l’utilizzo di attrezzature o dispositivi di protezione;
  • Il preposto individua carenze o non conformità che possono provocare situazioni di pericolo.

Si esplicita infine che il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.

Sospensione dell’attività imprenditoriale

L’aggiornamento dell’art. 14 mira a disciplinare i provvedimenti che gli organi di vigilanza possono assumere nel caso di violazioni delle direttive sulla sicurezza e in presenza di lavoro irregolare:

  • Sospensione dell’attività imprenditoriale, nello specifico relativamente ai reparti o alle attività interessati dalle violazioni;
  • Specifiche misure per far cessare il pericolo;
  • Somme aggiuntive da pagare prima di poter riprendere l’attività, che possono arrivare a €3.000 a seconda della violazione.

Oltre a scattare nel caso in cui almeno il 10% dei lavoratori (inclusi lavoratori autonomi occasionali) siano presenti al momento dell’ispezione senza preventiva comunicazione dell’assunzione, i provvedimenti sono previsti in caso di:

  • Mancata elaborazione del DVR;
  • Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione;
  • Mancata formazione ed addestramento;
  • Mancata costituzione del servizio di Prevenzione e Protezione;
  • Mancata elaborazione del POS;
  • Mancata fornitura dei DPI contro le cadute dall'alto;
  • Mancanza di protezione contro il vuoto;
  • Mancata applicazione delle armature di sostegno;
  • Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai rischi elettrici;
  • Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai rischi;
  • Mancanza di protezione contro contatti diretti ed indiretti;
  • Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza segnalazione o controllo;
  • Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto.


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