La formazione del medico competente

Data pubblicazione: 30/11/2023
Categoria: News - Autore: Maria Vittoria Manai

La formazione del medico competente

Il medico competente, come stabilito dal D.lgs. 81/2008, è un medico in possesso dei titoli professionali o dei requisiti elencati nell’art. 38 dello stesso decreto. Nello specifico il medico competente deve possedere uno dei seguenti titoli professionali o requisiti:

  1. Specializzazione in una delle seguenti materie:
    • medicina del lavoro
    • medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica
    • igiene e medicina preventiva o medicina legale (con frequenza di appositi percorsi formativi universitari da definire con decreto del Ministero dell’università e della ricerca di concerto col Ministero della salute; o coloro che dimostrino di avere svolto tale attività per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del presente decreto legislativo)
  2. Docenza in una delle seguenti materie:
    • medicina del lavoro
    • medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica
    • tossicologia industriale
    • igiene industriale
    • fisiologia ed igiene del lavoro
    • clinica del lavoro
  3. Autorizzazione Ex art. 55 D.lgs. 277/91

Il comma 4 dell’art 38 stabilisce inoltre che: "I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali".

La nomina del medico competente non sempre risulta obbligatoria, perché è prevista soltanto in quelle aziende, pubbliche o private, dove sono presenti i rischi contemplati dal Decreto 81/08. La normativa vigente prevede l’obbligo di sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a rischi come quello chimico, rumore, vibrazioni, movimentazione manuale carichi, esposizione ad amianto, piombo, agenti pericolosi.

Il medico competente:

  • collabora con il datore di lavoro per la redazione del DVR e per l’adozione delle misure per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
  • effettua la sorveglianza sanitaria
  • deve istituire, aggiornare ecc. la cartella sanitaria e di rischio
  • deve consegnare la copia della cartella sanitaria e di rischio alla cessazione del rapporto lavorativo
  • effettua un sopralluogo sugli ambienti di lavoro almeno 1 volta/anno
  • deve redigere i RAC (Risultati Anonimi Collettivi)
  • deve compilare ed inviare l’allegato 3B
  • si occupa di informazione e formazione
  • effettua corsi di primo soccorso

Il comma 3 dell’articolo 38 sempre del medesimo decreto sottolinea che: "per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di Educazione Continua in Medicina ai sensi del Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all’entrata in vigore del presente Decreto Legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70% del totale nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.

Il medico competente sulla base dell’interpello 13/2015 presentato dall’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è invece esonerato dalla partecipazione ai corsi di formazione segnalati dall’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008, perché la formazione dei lavoratori risponde alla finalità di fornire a questi ultimi nozioni e procedure indispensabili sia per diminuire i rischi che per tutelare la sicurezza personale.

Il medico competente infatti è un soggetto attivo che, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 81/2008, “collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro[...]".
Le suddette conoscenze sono già in possesso del medico competente per il ruolo rivestito nell'ambito dell'azienda e per la formazione specifica acquisita, ai sensi del citato art. 38, per lo svolgimento delle mansioni di medico competente.
Le considerazioni appena descritte valgono solo se il "dipendente” svolge le funzioni di medico competente.

 

 

Fonti:

https://centroehs.it/2016/03/15/il-medico-competente-e-esonerato-dalla-partecipazione-ai-corsi-di-formazione-previsti-dallart-37-del-d-lgs-n-812008/

https://www.cantierepro.com/medico-competente-esonero-alla-formazione-interpello.html

Interpello 13/2015 Ministero del Lavoro

https://www.corsisicurezzaitalia.it/qualita-corsi/quale-formazione/medico-competente/)

https://www.testo-unico-sicurezza.com/interpelli-ministero-lavoro-2015-sicurezza

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