In quali viaggi si devono applicare i principi di Travel Security?

Data pubblicazione: 19/04/2023
Categoria: News - Autore: Sante De Santis

 In quali viaggi si devono applicare i principi di Travel Security?

La crescente proiezione internazionale delle imprese sta rendendo sempre più frequenti i viaggi di lavoro all’estero che, per loro stessa natura, il più delle volte possono presentare numerose insidie alle quali le aziende devono cercare di far fronte attraverso una attenta attività di Travel Security, con ciò intendendosi tutte quelle azioni che mirano a garantire la sicurezza del personale viaggiante.

Tale attività si inserisce all’interno del più generale obbligo di sicurezza che il datore di lavoro deve assicurare a tutti i lavoratori, di cui l’articolo 2, co. 1, lett. a); il T.U.S.L., il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, ne dà una definizione che comprende coloro i quali, a prescindere dalla tipologia contrattuale, svolgono “un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione”, qualunque sia la loro destinazione e indipendentemente dal fatto che l’invio all’estero sia previsto nel momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro oppure successivamente, come accade, per esempio, quando si parla di:

  • trasferta (o missione) internazionale: il dipendente (business traveler) viene inviato all’estero dal datore di lavoro in modo temporaneo ed occasionale;
  • distacco estero: il distaccante, cioè il datore di lavoro, al fine di soddisfare un proprio interesse mette temporaneamente uno o più dipendenti a disposizione di un altro soggetto (distaccatario) per l’esecuzione di una prestazione lavorativa.

Nella trasferta il dovere di prevenzione e protezione grava totalmente sul datore di lavoro che invia il dipendente all’estero, mentre per ciò che concerne il distacco, gli obblighi vengono suddivisi tra il distaccante, il quale deve informare e formare il lavoratore sui rischi connessi alla mansione che andrà ad effettuare, e il distaccatario che, sulla base dell’art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 81/2008, deve occuparsi di tutti gli altri doveri di sicurezza. La trasferta, inoltre, si distingue anche dal trasferimento, che ha carattere definitivo, e dai viaggi di lavoro abituali, per i quali l’adozione del principio di Travel Security relativo all’informazione e formazione del dipendente può, per ovvie ragioni, esplicarsi secondo modalità leggermente diverse dall’usuale.

Al fine di applicare correttamente i principi di Travel Security volti a garantire la sicurezza del personale viaggiante, il datore di lavoro deve sempre accertarsi che il livello di protezione presente nel Paese di destinazione sia conforme a quello previsto dalla normativa italiana di riferimento, il che, se da un lato risulta più semplice quando i viaggi di lavoro si svolgono in Paesi dell’Unione Europea, dove grazie a svariati regolamenti e direttive emanati nel corso degli ultimi anni si è giunti ad una sorta di omogeneità normativa che garantisce elevati standard di protezione, dall’altro è più difficile in caso di viaggi di lavoro in Paesi extra-UE, le cui normative per la tutela della sicurezza dei lavoratori sono spesso carenti.

Le caratteristiche del Paese di destinazione, inoltre, possono condizionare notevolmente uno dei principi più importanti di Travel Security, ossia l’individuazione e valutazione delle minacce. Quest’ultime possono variare non solo da Paese a Paese, ma anche all’interno della stessa Nazione, dove possono esservi territori, anche confinanti, che registrano livelli di sicurezza molto differenti tra loro (si pensi, per esempio, allo Stato messicano dello Yucatán e a quello limitrofo di Campeche, che presentano, rispettivamente, tassi di omicidio ogni 100.000 abitanti pari a 2 e 11), nonché nella stessa città e nel medesimo quartiere.

Oltre al contesto nazionale e regionale di riferimento, è pertanto necessario analizzare con cura anche le specifiche località estere in cui opera e soggiorna il dipendente, come pure determinare il livello di rischio degli spostamenti che, in alcuni Paesi, possono essere estremamente pericolosi a causa, per esempio, della cattiva manutenzione delle strade, della presenza di bande criminali dedite a rapine e sequestri di persona a scopo di riscatto o di gruppi terroristici che, come nel caso della Colombia, possono collocare ordigni esplosivi improvvisati (IED) lungo le vie di comunicazione.

Non va dimenticato come l’adozione dei principi di Travel Security debba effettuarsi con attenzione anche per le destinazioni considerate generalmente sicure, dove, sempre più spesso, si palesano criticità improvvise, soprattutto di carattere sanitario e/o securitario. Si pensi, per esempio, alla inaspettata e repentina diffusione del virus SARS-Cov-2 in Italia settentrionale o all’attacco terroristico perpetrato nel novembre del 2020 da un simpatizzante dello Stato Islamico nel centro di Vienna, che è costato la vita a 4 persone e il ferimento di altre 23.

In linea generale, dunque, l’applicazione dei principi di Travel Security, che possiamo qui riassumere nell’individuazione e valutazione dei rischi, sia endogeni che esogeni, nell’attività di informazione e formazione dei dipendenti e nell’elaborazione di piani di sicurezza che mirino a gestire, mitigare o, nel migliore dei casi, eliminare le minacce per il personale viaggiante, deve svolgersi avendo cura di carpire il più possibile le peculiarità del Paese di destinazione. Solo così, infatti, l’azienda può garantire un elevato sistema di protezione per i viaggiatori e nello stesso tempo evitare di incappare in responsabilità di tipo penale, civile e amministrativo, nonché in danni di natura reputazionale. Una esigenza, questa, a cui sono chiamate ad adeguarsi tutte le imprese impegnate all’estero, comprese quelle medio-piccole che, sebbene stiano iniziando a prendere coscienza della questione, in molti casi risultano ancora deficitarie.

Fonti:

Safety & Security Magazine

L. Angelini, C. Lazzari, La sicurezza sul lavoro nelle attività svolte all'estero, in Dir.Sic.Lav., 2019, n. 2

Risk & Compliance Platform Europe

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