Il medico competente: chi è e cosa fa?
Data pubblicazione: 22/03/2021 - Ultimo aggiornamento: 28/05/2023
Categoria: News - Autore: Monica Amato
Il Medico Competente, denominato anche “Medico del lavoro” è colui che, ai sensi dell’art. 2, lettera h del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e sue successive modifiche (D. Lgs n. 9 del 3 agosto 2009) collabora, secondo quanto previsto all’art. 29, comma 1, con il Datore di Lavoro (DL) ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto.
L’appena citato art. 29, comma 1 del D.Lgs 81/08 riporta quanto segue: il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di valutazione dei rischi: DVR in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente, nei casi di cui all’art. 41.
Ed è proprio in questo art. 41 che si concentra l’importanza della figura del Medico del Lavoro, in esso, infatti, vengono evidenziati tutti i compiti che egli deve assolvere e da cui, inevitabilmente, emergono anche enormi responsabilità, non solo nei confronti del Datore di Lavoro, il quale lo individua come un consulente estremamente tecnico, ma anche e soprattutto nei confronti dei lavoratori, la cui salute, in ambito lavorativo, egli deve necessariamente preservare.
Prima di analizzare nel dettaglio l’articolo citato, va introdotto ed evidenziato un concetto fondamentale per la Medicina del Lavoro, che è quello della Prevenzione. Infatti, per il Medico, in senso generale e nella completa accezione del termine, l’oggetto dell’operato è la malattia, ovvero il paziente malato che a lui si rivolge in caso di malessere; compito del medico è, quindi, quello di giungere ad una diagnosi, basandosi su sintomi e segni ad esso riferiti, per poi passare ad attuare una serie di interventi terapeutici, mirati e specifici, eseguiti in scienza e coscienza (secondo quanto attiene al Giuramento di Ippocrate cui ogni medico deve sottostare https://it.wikipedia.org/wiki/Giuramento_di_Ippocrate) e finalizzati ad una restitutio ad integrum, cioè ad una guarigione del paziente dalla malattia sofferta. Da quanto detto, ne deriva che per il Medico Competente o l’ambito di azione è duplice poiché, i pazienti, in realtà, non sono proprio “pazienti” nell’accezione medica del termine, bensì lavoratori e questi ultimi possono risultare sani, rappresentandone la stragrande maggioranza dei casi o malati che invece occupano la fetta più piccola della popolazione in questione.
Ma la cosa più importante fra tutte è che, per il Medico del Lavoro, Malato può essere il posto di lavoro, nel senso che, il luogo in cui un lavoratore si trovi ad operare, potrebbe risultare incongruo e foriero di conseguenze dannose per la salute dello stesso. Ecco dunque che emerge e diventa essenziale il concetto di Prevenzione su cui, tra l’altro, tutta la Sanità Mondiale sta basando sempre più la propria attività.
Il detto famoso e ormai luogo comune: “prevenire è meglio che curare”, come stiamo anche osservando nell’attuale decorso della pandemia che ci ha letteralmente investiti, è decisamente sempre veritiero; basti pensare infatti alla effettiva ed impellente necessità di vaccinare l’intera popolazione mondiale al fine di prevenire, quindi sempre, solo, ancora, prevenire la diffusione di una malattia.
In ambito lavorativo, quindi, la Prevenzione assume un ruolo decisivo ed il Medico Competente è l’attore principale.
In che modo e con quali mezzi egli deve operare?
Ritorniamo quindi al nostro articolo n. 41 del D.Lgs 81/08 il cui titolo è: “Sorveglianza Sanitaria”, e qui si apre un mondo immenso poiché consente al Medico Competente di agire, sempre in scienza e coscienza, per prevenire qualsiasi potenziale danno che una specifica attività lavorativa potrebbe arrecare al lavoratore in quell’altrettanto specifico ambito. L’obiettivo è quello di avere un monitoraggio costante dell’idoneità psico-fisica di ciascun lavoratore, in relazione ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento della sua attività, il tutto al fine di Prevenire l’insorgenza di quelle che vengono per l’appunto definite “Malattie Professionali” ovvero quelle malattie esclusivamente legate allo svolgimento di una determinata professione.
Tale Sorveglianza in moltissimi casi viene resa obbligatoria dalla vigente normativa, soprattutto in riferimento ad alcune tipologie di lavoro, necessitanti di particolare attenzione, in quanto recanti insiti rischi potenzialmente ed estremamente lesivi per l’uomo.
Ne consegue che il Medico del Lavoro, prima ancora compiere qualsiasi atto medico, debba necessariamente essere a conoscenza del ciclo lavorativo di ciascuna azienda, nella quale opera e dei relativi rischi ivi presenti, al fine di poter attuare una Sorveglianza Sanitaria specifica e mirata non solo alla prevenzione ma anche alla precoce individuazione di malattie professionali.
Vediamo adesso cosa, ai sensi dell’art. 41, comma 2 del D.Lgs 81/08 comprende questa Sorveglianza Sanitaria il cui fine ultimo ed essenziale risulta essere l’espressione da parte del Medico Competente di un Giudizio di Idoneità allo svolgimento di una Specifica Mansione ovvero di ciò che un determinato lavoratore è chiamato a fare nella sua vita lavorativa.
Essa è sostanzialmente e praticamente basata sulla esecuzione di Visite Mediche ai lavoratori in momenti differenti, a partire dalle origini, fino a giungere al termine dell’intero percorso lavorativo, la normativa, per l’appunto, individua le seguenti tipologie:
a) Visita medica preventiva (da eseguire prima di adibire un lavoratore a svolgere una determinata mansione) intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato…
b) Visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, (periodicità stabilita dalla legge stessa ma che, a discrezione del Medico Competente può variare). La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, in una volta all’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal Medico Competente in funzione della valutazione del rischio.
c) Visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta.
d) Visita Medica in occasione di cambio mansione.
e) Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
e-bis) Visita medica preventiva in fase preassuntiva.
e-ter) Visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi.
Al comma 4 sempre dello stesso art. 41 (D.Lgs 81/08) si evidenzia inoltre che le visite mediche di cui al comma 2, a cura del Datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal Medico Competente.
Questo comma mette in risalto un altro essenziale concetto: il lavoratore viene tutelato dalla normativa anche da un punto di vista economico poiché tutte le spese relative alla prevenzione e alla precoce diagnosi delle malattie professionali sono a carico del Datore di Lavoro.
Ed in questa prospettiva il Medico Competente, ancora una volta riveste un ruolo di primo piano in quanto può, e deve stabilire, il percorso sanitario a cui ogni singolo lavoratore debba essere sottoposto senza, nello stesso tempo, trascurare od ignorare gli interessi del Datore di Lavoro, evitando di sottoporre i lavoratori ad esami ed indagini diagnostiche non opportune.
In questa breve narrazione ho voluto evidenziare solo i compiti più importanti del medico del Lavoro, ve ne sono diversi altri affatto trascurabili, ma secondari rispetto a quanto esposto. Limitiamoci pertanto e per il momento ad inquadrare questa figura in modo corretto, dandole l’importanza che merita, rientrando il mondo del lavoro tra le cose più importanti dell’esistenza dell’uomo.