Corsi di formazione sulla sicurezza per i lavoratori

Data pubblicazione: 22/03/2023
Categoria: News - Autore: Maria Vittoria Manai

Corsi di formazione sulla sicurezza per i lavoratori

I corsi di formazione sulla sicurezza per i lavoratori sono obbligatori, come si evince nel Decreto 81/08, per prevenire gli incidenti sul lavoro, proteggere la salute dei dipendenti e consentire all’occorrenza di prendersi cura dei propri colleghi di lavoro.

Il datore di lavoro e il dirigente, infatti, devono assicurare che ogni lavoratore abbia una formazione adeguata e sufficiente per la propria salute e sicurezza, nello specifico per quanto riguarda il proprio luogo di lavoro e la propria mansione poiché l’omessa formazione del lavoratore viene punita sia con l’arresto che con un’ammenda per il datore di lavoro e dirigente. Questi corsi non vanno confusi con quelli obbligatori per le aziende, come i corsi di antincendio e primo soccorso, in quanto questi ultimi sono erogati soltanto dalle figure che il datore di lavoro designa come addetti specifici per quelle rispettive emergenze.

I destinatari della formazione sono: a) lavoratori o soggetti ad essi equiparati; b) Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS); c) preposto; d) dirigente; e) i componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione; f) il datore di lavoro.

La formazione dei lavoratori deve avvenire anteriormente, o se non possibile, all’atto dell’assunzione e il tutto va completato entro 60 giorni dall’assunzione, in caso di trasferimenti, di cambiamento di mansioni, di introduzione di nuove sostanze o preparati pericolosi e nel momento in cui vengano utilizzate nel luogo di lavoro nuove attrezzature o tecnologie.

La formazione, inoltre, deve avvenire durante l’orario di lavoro e non deve essere economicamente a carico del lavoratore. La durata, i contenuti minimi e le modalità di formazione sono stati stabiliti nell’Accordo Stato-Regioni. In particolare, il corso è articolato in due parti: una che prevede la formazione generale, uguale per tutti i settori ed è contraddistinta dalla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro. La parte più specifica, invece, deve avere almeno una durata minima di 4 (rischio basso), e può arrivare a 8 (rischio medio) o 12 ore (rischio alto), a seconda della mansione, settore o comparto di appartenenza dell’azienda, definito in base al codice ATECO di appartenenza dell’azienda: inoltre,  la formazione erogata è soggetta agli aggiornamenti previsti. Esistono poi delle condizioni particolari come quella dei lavoratori che non svolgono mansioni che prevedono la loro presenza (anche saltuaria) in reparti produttivi: questi possono frequentare i corsi per il rischio basso, come ad esempio l’impiegato di un’industria metalmeccanica che frequenta un corso a basso rischio se la sua mansione non ha alcuna operatività a livello produttivo. Un’altra situazione è data dal settore costruzioni: nell’ipotesi di primo ingresso, la formazione erogata dal progetto “16-ore MICS”, secondo le indicazioni FORMEDIL, Ente nazionale per la formazione e l’addestramento professionale dell’edilizia, corrisponde a quella generale secondo l’accordo Stato-Regioni. Per la parte specifica invece, i contenuti del corso “16ore-MICS”, potranno considerarsi esaustivi solo se corrispondenti a quelli presenti nell’Accordo stato-Regioni.  

La formazione dei lavoratori prevede poi, un aggiornamento quinquennale della durata di almeno 6 ore per tutti i livelli di rischio presentati e non deve riguardare solamente la riproduzione degli aggiornamenti dei corsi di base, ma anche eventuali approfondimenti giuridico-normativi, aggiornamenti tecnici relativi ai rischi cui sono esposti i lavoratori, fonti di rischio e misure di prevenzione e, infine, gli aggiornamenti sulla gestione e l’organizzazione della sicurezza in azienda. L’aggiornamento può essere applicato online in modalità e-learning per alcune categorie lavorative. Nei prossimi mesi si prevedono le nuove modifiche dell’Accordo Stato-Regioni, in base a quelle effettuate dal Legislatore a fine 2021, in particolare per: la formazione dei datori di lavoro, dirigenti e preposti e i loro aggiornamenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro; relativamente alla modalità di verifica finale sia della formazione che dell’aggiornamento per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, infine, per verificare l’efficacia della formazione sul campo ossia durante lo svolgimento dell’attività lavorativa. La formazione sulla sicurezza e prevenzione per i lavoratori dovrebbe essere un processo continuo, svolto in modo coinvolgente e personalizzato per fornire ai lavoratori la massima protezione per la salute e la sicurezza nei posti di lavoro.

Fonti:

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81

IPSOA

Studio Essepi

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